Centro per le famiglie distrettuale  di riccione

Adozione

L'adozione permette ad un minore, italiano o straniero, di avere una famiglia che si prenda cura di lui. Possono essere adottate soltanto le persone di minore età dichiarate adottabili dal Tribunale per i Minorenni competente; in caso di adozione internazionale la dichiarazione di adottabilità deve essere resa dall'autorità competente dello Stato Estero.
Adozione Centro Famiglie Riccione

Adozione Nazionale. Adozione Internazionale. Adozione casi particolari.

Chi può adottare?
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto. Inoltre, esistono alcune condizioni:

  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;
  • L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando.
  • Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
  • I limiti sopra indicati possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
  • Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Come fare
Le coppie interessate all’adozione possono rivolgersi al Servizio Sociale per un primo colloquio informativo relativo al possesso dei criteri previsti per legge ed approfondire la motivazione della coppia sul percorso adottivo.

Descrizione
L’adozione è regolamentata dalla legge 184/83, modificata dalla legge 149/01 e, per quanto concerne l’adozione internazionale, dalla 476/98, legge di ratifica del nostro Paese della Convenzione dell’Aja. Per le famiglie, che intendono dare la propria disponibilità, è previsto un percorso socio-psicologico di approfondimento della condizione personale, familiare e motivazionale, necessario ai coniugi per ottenere l’idoneità per l’adozione internazionale e per formalizzare la disponibilità per l’adozione nazionale.

Cos’è l’adozione in casi particolari?
L’adozione in casi particolari prevede requisiti e situazioni particolari degli adottanti e degli adottati. Le condizioni che caratterizzano un’adozione di minori in casi particolari sono indicate dalla legge 184/1983, che ammette la possibilità di adozione anche quando non vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed in particolare:

  • quando il minore sia orfano di padre e di madre: a persone a lui legate da vincoli di parentela fino al sesto grado o comunque da un rapporto preesistente alla morte dei genitori;
  • al coniuge: quando il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  • quando il minore adottato sia orfano di entrambi i genitori e sia portatore di handicap;
  • quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.

Cosa serve

  • Le coppie sono invitate a frequentare un corso formativo/informativo sulle tematiche legislative, sociali e psicologiche dell’adozione tenuti dai componenti dell’equipe adozioni e da esperti degli Enti autorizzati all’istruttoria delle pratiche di adozione internazionale. Ogni anno sono realizzati 2/3 corsi; ogni corso prevede 5 incontri di 4 ore ciascuno.
  • Tramite la compilazione di un apposito modulo indirizzato al Comune la coppia e gli eventuali figli presenti in famiglia, accedono all’approfondimento socio-psicologico, costituito da colloqui psico-sociali e da una visita domiciliare, condotti dall’assistente sociale e dallo psicologo dell’equipe dedicata. Il lavoro dell’equipe si conclude con la stesura di una relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza. A loro volta i coniugi trasmettono al Tribunale per i Minorenni i documenti ed i moduli richiesti, oltre all’attestato di avvenuta istruttoria.
  • Percorso di accompagnamento a supporto della costruzione della relazione genitori/figli adottivi attraverso:
    • Vigilanza e sostegno durante il primo anno d’ingresso del bambino nella nuova famiglia: sono previsti colloqui con la coppia, incontri con la scuola, gli enti autorizzati, relazione finale al Tribunale per i minorenni o relazioni periodiche per i paesi esteri;
    • Sostegno nel II anno adottivo: cicli d’incontri con altre coppie che vivono l’esperienza adottiva

Tempi e scadenze
L’indagine socio-psicologica si conclude entro il termine di quattro mesi dalla data della presa in carico che coincide con il primo colloquio dell’indagine socio-psicologica stessa.

Accedi al servizio
Servizio Sociale Territoriale – Unità Minori, Via San Miniato n°16 Riccione
AS Elena Palazzi tel. 0541 – 698703
Email: epalazzi@comune.riccione.rn.it

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